Riporto le leggi ordinarie e costituzionale che governano le elezioni regionali in Italia. Quella costituzionale prevede che ogni regione approvi un proprio statuto.
La Regione MOLISE non ha approvato un proprio statuto e pertanto in base all'art.5 della Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 le sue elezioni sono regolate dalle leggi ordinarie vigenti.
Al momento dello scioglimento, 31 agosto 2011, le elezioni sono governate dalle leggi n° 108 del 1968,n° 43 del 1995 ed il DL 13 agosto 2011.
Non sono un "GHEDINI principe del foro, ma so leggere e capire l'italiano (Haimè grave lacuna di molti nostri consiglieri e poi dire che siamo messi male!). ERGO dobbiamo eleggere 20 consiglieri e un presidente, che nominerà 4 assessori, altrimenti le elezioni sono da invalidare.
Legge 17 febbraio 1968, n°108
"Norme per la elezione dei consigli regionali delle Regioni a statuto normale"
GU n. 61 del 6-3-1968
TITOLO I
Disposizioni generali
1. Norme generali.
I consigli regionali delle regioni a statuto normale sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.
L'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale.
Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facoltà di attribuire preferenze nei limiti e con le modalità stabiliti dalla presente legge.
Il territorio di ciascuna regione è ripartito in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle rispettive province.
I consiglieri regionali rappresentano l'intera regione senza vincolo di mandato.
Salvo quanto disposto dalla presente legge, per la elezione dei consigli regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 , e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con oltre 5.000 abitanti.
2. Numero dei consiglieri regionali - Ripartizione tra le circoscrizioni.
Il consiglio regionale è composto:
di 80 membri nelle regioni con popolazione superiore a 6 milioni di abitanti;
di 60 membri nelle regioni con popolazione superiore a 4 milioni di abitanti;
di 50 membri in quelle con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti;
di 40 membri in quelle con popolazione superiore a 1 milione di abitanti;
e di 30 membri nelle altre regioni.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti della regione per il numero dei seggi del relativo consiglio regionale stabilito dal precedente comma e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
3. Durata in carica dei consigli regionali e convocazione dei comizi per la loro rinnovazione.
I consigli regionali si rinnovano ogni cinque anni, salvo il disposto del comma seguente.
Essi esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo di cui al primo comma.
Il quinquennio decorre per ciascun consiglio dalla data della elezione.
Le elezioni sono indette con decreto del commissario del Governo, emanato di intesa con i presidenti delle Corti d'appello, nelle cui circoscrizioni sono compresi i comuni della regione.
Il decreto di convocazione dei comizi ed il decreto di cui al penultimo comma dell'articolo precedente devono essere notificati al Presidente della giunta regionale e comunicati ai sindaci della regione.
I sindaci dei comuni della regione ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni.
Il decreto di convocazione dei comizi, inoltre, deve essere comunicato ai presidenti delle commissioni elettorali mandamentali della regione.
Legge 23 febbraio 1995, n. 43
1. I consigli delle regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale con voto diretto, personale, eguale,libero e segreto.
Quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna regione sono eletti sulla base di liste provinciali concorrenti, secondo le disposizioni contenute nella legge 17 febbraio 1968, n. 108 e successive modificazioni .
Legge costituzionale 22 novembre 1999,n°1"Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 22 dicembre 1999
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Art. 5.
(Disposizioni transitorie)
1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, l'elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale. È eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.
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